(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 dell'8 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di materia di servizi di trasporto non in linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico. 1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e' ridotta della meta', nel limite minimo e massimo, sino al 31 gennaio 1996. 2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1 febbraio 1996.