(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109
                        dell'8 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Modifiche  alle  disposizioni  previste  agli  articoli 43 e 44 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio  delle
funzioni  amministrative  di  materia  di servizi di trasporto non in
linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico.
  1. La sanzione amministrativa di  cui  all'articolo  43,  comma  1,
lettera  a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e' ridotta
della meta', nel limite minimo e massimo, sino al 31 gennaio 1996.
  2. La sanzione amministrativa accessoria di  cui  all'articolo  44,
comma  1  della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a
decorrere dal 1 febbraio 1996.